Art. 9

Disposizione transitoria

In vigore dal 5 ago 2020
Disposizione transitoria Per un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020, le partite dei prodotti di cui all’, paragrafo 3, accompagnate dai certificati pertinenti rilasciati prima del 1° settembre 2020 in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1635/2006 sono autorizzate a entrare nell’Unione.
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