Art. 4
Certificato ufficiale
In vigore dal 5 ago 2020
Certificato ufficiale
1. Il certificato ufficiale di cui all’, paragrafo 3, è rilasciato dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese terzo da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine, in conformità al modello figurante nell’allegato III.
2. Il certificato ufficiale soddisfa le seguenti prescrizioni:
a)
reca il codice di identificazione di cui all’, paragrafo 3, della partita cui si riferisce;
b)
è rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell’autorità competente del paese terzo che rilascia il certificato;
c)
è valido per un periodo non superiore a quattro mesi dalla data di rilascio e in ogni caso non superiore a sei mesi dalla data dei risultati dell’analisi di laboratorio di cui al paragrafo 6.
3. Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dall’autorità competente del paese terzo che lo rilascia deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
4. Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628.
5. Il certificato ufficiale è compilato in base alle istruzioni figuranti nell’allegato IV.
6. Il certificato ufficiale attesta che i prodotti rispettano i livelli massimi ammissibili fissati all’, paragrafo 2. Il certificato ufficiale è accompagnato dai risultati del campionamento e dell’analisi eseguiti sulla partita dall’autorità competente del paese terzo di origine o del paese da cui la partita è stata spedita, se diverso dal paese di origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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