Art. 1
In vigore dal 4 ago 2020
1. Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati; calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Repubblica popolare cinese,
sono esclusi i seguenti prodotti:
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quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
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quelli solo laminati a caldo o a freddo.
Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) ed è originario della Repubblica popolare cinese. Questo è il prodotto cui si applicano le misure iniziali,
è esteso alle importazioni di
prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio, passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura, contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti,
sono esclusi i seguenti prodotti:
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quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
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quelli solo laminati a caldo o a freddo,
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il prodotto in esame quale definito all’inizio del presente articolo,
attualmente classificabili ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Tale estensione non si applica alle importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fabbricati dalle seguenti società:
Nome della società
Codice aggiuntivo TARIC
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd
C229
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd
C164
3. L’applicazione delle esenzioni concesse alle società specificamente menzionate al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida emessa dal produttore, recante una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l’ha emessa, identificato dal nome e dalla funzione. Tale dichiarazione è formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di alcuni acciai anticorrosione venduti all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping istituito a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione, registrate in conformità all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948, nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
5. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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