Art. 21
Indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti
In vigore dal 31 lug 2020
Indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti
1. Una singola imposta nel campo di applicazione dell’IPCA-TC è presa in considerazione se il relativo gettito annuo rappresenta almeno il 2 % della somma di tutte le singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche.
2. Il gettito annuo delle imposte prese in considerazione nell’IPCA-TC copre almeno il 90 % della somma di tutte le singole imposte riscosse dal settore delle amministrazioni pubbliche.
3. L’IPCA-TC è elaborato allo stesso modo dell’IPCA, salvo che i prezzi osservati sono adeguati così che le aliquote delle imposte sui prodotti siano mantenute costanti nel periodo di osservazione rispetto al periodo di riferimento dei prezzi.
4. Le variazioni delle aliquote delle imposte sono rispecchiate nell’IPCA-TC:
a)
nel mese nel quale la nuova aliquota è applicata al singolo prodotto e inclusa nel prezzo osservato; oppure
b)
nel primo mese intero nel quale la nuova aliquota è applicabile. Le variazioni delle aliquote che entrano in vigore il primo giorno del mese sono rispecchiate nell’IPCA-TC di tale mese. Le variazioni delle aliquote che entrano in vigore successivamente nel corso di tale mese sono rispecchiate nell’IPCA-TC del mese successivo.
Storico versioni
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