Art. 18
Altre revisioni
In vigore dal 31 lug 2020
Altre revisioni
1. Il calendario, l’ampiezza e l’integrazione nell’IPCA di revisioni diverse da quelle contemplate agli sono decisi in collaborazione con la Commissione (Eurostat).
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le stime dei sottoindici dell’IPCA riveduti al più tardi tre mesi prima della prevista introduzione della revisione proposta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1148:oj#art-18