Art. 2
In vigore dal 22 lug 2020
La Commissione può modificare l’, paragrafo 2, aggiungendo un nuovo produttore esportatore, soggetto al dazio applicato ai produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («il periodo dell’inchiesta iniziale») o nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2013 e il 30 novembre 2014 («il periodo dell’inchiesta antiassorbimento»);
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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