Art. 1

In vigore dal 20 lug 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026 è così modificato: 1) all’, punto 5, il nuovo articolo 61, il paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal seguente: «1.   Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi che vanno fino al secondo periodo di dichiarazione del 2021 incluso sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche della stessa e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA relativa a periodi a partire dal terzo periodo di dichiarazione del 2021 sono effettuate, successivamente alla presentazione di tale dichiarazione IVA, soltanto mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.»; 2) all’, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021. Tuttavia gli Stati membri autorizzano i soggetti passivi e gli intermediari che agiscono per loro conto a trasmettere le informazioni di cui agli articoli 360, 369 quater o 369 sexdecies della direttiva 2006/112/CE per la registrazione agli effetti dei regimi speciali a decorrere dal 1o aprile 2021.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1112 — Testo vigente | Portale Normativo