Art. 1
In vigore dal 20 lug 2020
Il regolamento (UE) 2017/2454 è così modificato:
1)
all’, il punto 7 è modificato come segue:
a)
alla lettera a), il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente:
«
Disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021
»;
b)
la lettera b) è così modificata:
i)
il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente:
«
Disposizioni applicabili dal 1o luglio 2021
»;
ii)
l’articolo 47 bis è sostituito dal seguente:
«Articolo 47 bis
Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021.»;
2)
all’, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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