Art. 1

In vigore dal 20 lug 2020
Il regolamento (UE) 2017/2454 è così modificato: 1) all’, il punto 7 è modificato come segue: a) alla lettera a), il titolo della sezione 2 è sostituito dal seguente: « Disposizioni applicabili dal 1o gennaio 2015 al 30 giugno 2021 »; b) la lettera b) è così modificata: i) il titolo della sezione 3 è sostituito dal seguente: « Disposizioni applicabili dal 1o luglio 2021 »; ii) l’articolo 47 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 47 bis Le disposizioni della presente sezione si applicano a decorrere dal 1o luglio 2021.»; 2) all’, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2021.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1108 — Testo vigente | Portale Normativo