Art. 1
Definizioni
In vigore dal 17 lug 2020
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a)
«emissioni di gas a effetto serra»: le emissioni di gas a effetto serra definite all’, punto 1, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);
b)
«emissioni assolute di gas a effetto serra»: tonnellate di CO2 equivalente di cui alla definizione dell’, punto 7, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
c)
«intensità dei gas a effetto serra»: le emissioni assolute di gas a effetto serra divise per il valore della società, comprese le disponibilità liquide, in milioni di EUR;
d)
«valore della società, comprese le disponibilità liquide» o «EVIC»: la somma, a fine esercizio, della capitalizzazione di mercato delle azioni ordinarie, della capitalizzazione di mercato delle azioni privilegiate e del valore contabile del debito totale e delle partecipazioni non di controllo, senza deduzione delle disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
e)
«universo di investimenti»: insieme di tutti gli strumenti di investimento in una data classe di attività o gruppo di classi di attività;
f)
«anno di riferimento»: il primo di una serie di anni in un indice di riferimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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