Art. 3

In vigore dal 16 lug 2020
1.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l’omologazione in forza prima del 19 giugno 2018 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell’UE fino al 19 giugno 2021. 2.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l’omologazione in forza prima del 3 ottobre 2019 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell’UE fino al 3 ottobre 2022. 3.   L’equipaggiamento marittimo elencato come «nuova voce inserita dal regolamento di esecuzione 2020/1170» nella colonna 1 dell’allegato, che rispetta i requisiti nazionali per l’omologazione in forza prima del 1o settembre 2020 in uno Stato membro, può continuare a essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell’UE fino al 1o settembre 2023.
Storico versioni

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