Art. 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1071/2009
In vigore dal 15 lug 2020
Modifiche del regolamento (CE) n. 1071/2009
Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 4 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate e che effettuano esclusivamente trasporti nazionali nel loro Stato membro di stabilimento;»;
b)
è inserita la lettera seguente:
«a bis)
alle imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 2,5 tonnellate;»;
c)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
alle imprese che effettuano esclusivamente trasporti di passeggeri su strada a fini non commerciali o che non esercitano la professione di trasportatore di passeggeri su strada come attività principale.»;
d)
è inserito il comma seguente:
«Ai fini del primo comma, lettera b), qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri e non sia connesso a un’attività professionale, deve essere considerato un trasporto a fini esclusivamente non commerciali;»;
2)
all’, il paragrafo 2 è soppresso;
3)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Condizioni relative al requisito di stabilimento
1. Per soddisfare il requisito di cui all’, paragrafo 1, lettera a), nello Stato membro di stabilimento un’impresa:
a)
dispone di locali in cui può avere accesso agli originali dei suoi documenti principali, in formato elettronico o in qualsiasi altro formato, in particolare i contratti di trasporto, i documenti relativi ai veicoli a disposizione dell’impresa, i documenti contabili, i documenti di gestione del personale, i contratti di lavoro, i documenti della previdenza sociale, i documenti contenenti dati relativi alla distribuzione e al distacco dei conducenti, i documenti contenenti dati relativi al cabotaggio, ai tempi di guida e ai periodi di riposo e qualsiasi altra documentazione cui l’autorità competente deve poter accedere per la verifica del rispetto da parte dell’impresa delle condizioni stabilite dal presente regolamento;
b)
organizza l’attività della sua flotta di veicoli in modo da garantire che i veicoli a disposizione dell’impresa e utilizzati nel trasporto internazionale ritornino a una delle sedi di attività in tale Stato membro al più tardi entro otto settimane dalla partenza;
c)
è iscritta nel registro delle società commerciali di tale Stato membro o in un registro analogo se richiesto dalla legislazione nazionale;
d)
è soggetta all’imposta sui redditi e, se richiesto dalla legislazione nazionale, deve avere un numero di partita IVA valido;
e)
una volta concessa l’autorizzazione, dispone di uno o più veicoli immatricolati o messi in circolazione e di cui sia stato autorizzato l’utilizzo in conformità della normativa dello Stato membro in questione, indipendentemente dal fatto che tali veicoli siano posseduti a titolo di proprietà o detenuti ad altro titolo, per esempio in virtù di un contratto di vendita a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing;
f)
svolge in modo efficace e continuativo, con l’ausilio delle attrezzature e strutture appropriate, le sue attività commerciali e amministrative nei locali di cui alla lettera a) situati in tale Stato membro e gestisce in modo efficace e continuativo le sue operazioni di trasporto utilizzando i veicoli di cui alla lettera g) con le attrezzature tecniche appropriate situate in tale Stato membro;
g)
dispone ordinariamente, su base continuativa, di un numero di veicoli conformi alle condizioni di cui alla lettera e) e di conducenti che hanno normalmente come base una sede di attività in tale Stato membro che sia, in entrambi i casi, proporzionato al volume delle operazioni di trasporto da essa effettuate.
2. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che un’impresa disponga nello Stato membro di stabilimento:
a)
proporzionalmente alle dimensioni dell’attività dell’impresa, di personale amministrativo debitamente qualificato nei suoi locali o di un gestore dei trasporti reperibile durante il normale orario d’ufficio;
b)
proporzionalmente alle dimensioni dell’attività dell’impresa, di un’infrastruttura operativa diversa dalle attrezzature tecniche di cui al paragrafo 1, lettera f), nel territorio di tale Stato membro, compreso un ufficio aperto durante il normale orario d’ufficio.»;
4)
l’articolo 6 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel determinare se un’impresa soddisfi tale requisito, gli Stati membri prendono in considerazione il comportamento di tale impresa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro. I riferimenti nel presente articolo alle condanne, sanzioni o infrazioni comprendono le condanne, sanzioni o infrazioni dell’impresa stessa, dei suoi gestori dei trasporti, dei direttori esecutivi e di qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dallo Stato membro.»;
ii)
al terzo comma, lettera a), punto vi), il termine «e» è soppresso;
iii)
al terzo comma, lettera a), è aggiunto il punto seguente:
«vii)
diritto tributario; e»;
iv)
al terzo comma, lettera b), sono aggiunti i punti seguenti:
«xi)
il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada;
xii)
la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
xiii)
il cabotaggio.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini del paragrafo 1, terzo comma, lettera b), qualora sia stata inflitta al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporti in uno o più Stati membri una condanna per un reato grave o una sanzione per una delle infrazioni più gravi della normativa dell’Unione stabilite all’allegato IV, l’autorità competente dello Stato membro di stabilimento avvia e porta a termine in modo appropriato e tempestivo un procedimento amministrativo che includa, se del caso, un’ispezione in loco nei locali dell’impresa in questione.
Nel corso del procedimento amministrativo il gestore dei trasporti o gli altri rappresentanti legali dell’impresa di trasporto, a seconda dei casi, hanno il diritto di esporre le loro argomentazioni e spiegazioni.
Nel corso del procedimento amministrativo, l’autorità competente valuta se, a causa di particolari circostanze, la perdita dell’onorabilità costituisca una risposta sproporzionata nel caso di specie. Nell’ambito di tale valutazione l’autorità competente tiene conto del numero di infrazioni gravi delle norme nazionali e dell’Unione, di cui al terzo comma del paragrafo 1, nonché del numero delle infrazioni più gravi della normativa dell’Unione stabilite all’allegato IV, per le quali al gestore dei trasporti o all’impresa di trasporto sono state inflitte condanne o sanzioni. Tale constatazione è debitamente motivata e giustificata.
Se ritiene che la perdita dell’onorabilità sia sproporzionata, l’autorità competente decide che l’impresa in questione continua a possedere il requisito dell’onorabilità. I motivi di tale decisione sono iscritti nel registro nazionale. Il numero di tali decisioni è indicato nella relazione di cui all’articolo 26, paragrafo 1.
Se l’autorità competente non ritiene che la perdita dell’onorabilità sia sproporzionata rispetto all’infrazione, la condanna o la sanzione comportano la perdita dell’onorabilità.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell’Unione di cui al paragrafo 1, terzo comma, lettera b), che, oltre a quelle di cui all’allegato IV, possono comportare la perdita dell’onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.
A tal fine la Commissione:
a)
stabilisce le categorie e i tipi di infrazione che sono riscontrati con maggiore frequenza;
b)
definisce il livello di gravità delle infrazioni in base al potenziale rischio per la vita o di lesioni gravi che esse comportano, nonché di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, compromettendo tra l’altro le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore dei trasporti;
c)
indica la frequenza del ripetersi dell’evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenendo conto del numero di veicoli adibiti alle attività di trasporto dirette dal gestore dei trasporti.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»;
5)
l’articolo 7 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«1. Per soddisfare il requisito di cui all’, paragrafo 1, lettera c), un’impresa deve in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale. Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, l’impresa dimostra di disporre ogni anno di capitale e di riserve, per un valore di almeno:
a)
9 000 EUR per il primo veicolo a motore utilizzato;
b)
5 000 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 3,5 tonnellate; e
c)
900 EUR per ogni veicolo a motore supplementare o insieme di veicoli accoppiati utilizzati con una massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 tonnellate ma non a 3,5 tonnellate.
Sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto debitamente riconosciuto, le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada esclusivamente con veicoli a motore singoli o con insiemi di veicoli accoppiati, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile superi le 2,5 tonnellate ma non le 3,5 tonnellate, dimostrano di disporre ogni anno di un capitale e di riserve, per un valore di almeno:
a)
1 800 EUR per il primo veicolo utilizzato; e
b)
900 EUR per ogni veicolo supplementare utilizzato.
Gli Stati membri possono esigere che le imprese stabilite nel loro territorio dimostrino di avere a disposizione per tali veicoli lo stesso valore in capitale e riserve previsti per i veicoli di cui al precedente comma. In tali casi, l’autorità competente dello Stato membro interessato ne informa la Commissione, che mette tali informazioni a disposizione del pubblico.»;
b)
è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono esigere che l’impresa, il gestore dei trasporti, o qualsiasi altra persona interessata eventualmente individuata dagli Stati membri, non abbia in essere debiti non personali nei confronti di organismi di diritto pubblico e non sia in stato di fallimento né oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione.»;
c)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può convenire o esigere che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione stabilita dall’autorità competente, quale una garanzia bancaria o un’assicurazione, inclusa un’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o altri istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, o altro documento vincolante, che fornisca una fideiussione in solido per l’impresa in relazione agli importi di cui al paragrafo 1.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis. In deroga al paragrafo 1, in assenza di conti annuali certificati per l’anno di registrazione dell’impresa, l’autorità competente consente che un’impresa dimostri la propria idoneità finanziaria mediante un’attestazione, quale una garanzia bancaria, un documento rilasciato da un istituto finanziario che stabilisce l’accesso al credito a nome dell’impresa, o altro documento vincolante stabilito dell’autorità competente comprovante che l’impresa dispone degli importi di cui al paragrafo 1.»;
6)
l’articolo 8 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli Stati membri possono promuovere una formazione periodica sulle materie elencate nell’allegato I a intervalli di tre anni per garantire che la persona o le persone di cui al paragrafo 1 siano sufficientemente informate dell’evoluzione del settore.»;
b)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
«9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 24 bis al fine di modificare gli allegati I, II e III per adeguarli all’evoluzione del mercato e al progresso tecnico.»;
7)
all’articolo 9 è aggiunto il comma seguente:
«Ai fini del rilascio di una licenza a un’impresa di trasporto di merci su strada che utilizza esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, gli Stati membri possono decidere di dispensare dagli esami di cui all’articolo 8, paragrafo 1, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa un’impresa dello stesso tipo nei dieci anni precedenti il 20 agosto 2020.»;
8)
all’articolo 11, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso;
9)
all’articolo 12, è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti controllano periodicamente che le imprese da esse autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada continuino a soddisfare i requisiti di cui all’ del presente regolamento. A tal fine gli Stati membri eseguono controlli che comprendono, se del caso, ispezioni in loco nei locali dell’impresa in questione, mirate alle imprese classificate a maggior rischio. A tale scopo, gli Stati membri estendono il sistema di classificazione del rischio da essi istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) a tutte le infrazioni di cui all’articolo 6 del presente regolamento.
(*1) Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2002/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).»;"
b)
al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;
10)
all’articolo 13, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
un termine non superiore a sei mesi nel caso in cui il requisito dell’idoneità finanziaria non sia stato soddisfatto, affinché l’impresa possa dimostrare che tale requisito è nuovamente soddisfatto in via permanente.»;
11)
l’articolo 14 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
«L’autorità competente non riabilita il gestore dei trasporti prima che sia trascorso un anno dalla data della perdita dell’onorabilità e, in ogni caso, non prima che il gestore dei trasporti abbia dimostrato di aver seguito una formazione adeguata per un periodo di almeno tre mesi o di avere superato un esame riguardante le materie elencate nella parte I dell’allegato I del presente regolamento.»;
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A meno che, e fino a quando, non siano state prese misure di riabilitazione in conformità delle pertinenti disposizioni nazionali e del paragrafo 1 del presente articolo, l’attestato di idoneità professionale di cui all’articolo 8, paragrafo 8, del gestore dei trasporti dichiarato inidoneo non è più valido in alcuno Stato membro.»;
12)
l’articolo 16 è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
i nomi dei gestori dei trasporti designati per l’adempimento dei requisiti di cui all’ inerenti all’onorabilità e all’idoneità professionale o, se del caso, il nome di un rappresentante legale;»;
ii)
sono aggiunte le lettere seguenti:
«g)
il numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell’impresa, a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera g);
h)
il numero di persone occupate nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, registrato nel registro nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;
i)
il fattore di rischio dell’impresa a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE.»;
iii)
il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:
«I dati di cui al primo comma, lettere da a) a d), sono accessibili al pubblico, in conformità delle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati personali.
Gli Stati membri possono scegliere di mantenere i dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), in registri separati. In tali casi, i dati di cui alle lettere e) e f) sono resi disponibili su richiesta o sono direttamente accessibili a tutte le autorità competenti dello Stato membro in questione. Le informazioni richieste sono fornite entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
I dati di cui al primo comma, lettere g), h) e i), devono essere a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, adottato a norma del paragrafo 6, che specifica le funzionalità per consentire che i dati siano messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.
I dati di cui al primo comma, lettere da e) a i), sono accessibili ad autorità diverse dalle autorità competenti solo qualora dette autorità siano debitamente investite dei poteri di controllo e di sanzione nel settore del trasporto su strada e dispongano di personale giurato o altrimenti soggetto a un obbligo formale di segretezza.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dati contenuti nel registro elettronico nazionale siano aggiornati ed esatti.»;
c)
al paragrafo 6 sono aggiunti i commi seguenti:
«Entro 14 mesi dall’adozione di un atto di esecuzione relativo a una formula comune per calcolare il fattore di rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano le funzionalità per consentire che i dati di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere g), h) e i), siano messi a disposizione delle autorità competenti durante i controlli su strada.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 25, paragrafo 3.»;
d)
il paragrafo 7 è soppresso;
13)
l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«Articolo 18
Cooperazione amministrativa fra Stati membri
1. Gli Stati membri designano un punto di contatto nazionale incaricato di scambiare informazioni con gli altri Stati membri per quanto riguarda l’applicazione del presente regolamento. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il nome e l’indirizzo del proprio punto di contatto nazionale entro il 4 dicembre 2011. La Commissione redige l’elenco di tutti i punti di contatto nazionali e lo trasmette agli Stati membri.
2. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano strettamente e si prestano prontamente assistenza reciproca, nonché qualunque altra informazione pertinente al fine di agevolare l’attuazione e l’esecuzione del presente regolamento.
3. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano informazioni sulle condanne e le sanzioni per le infrazioni gravi di cui all’articolo 6, paragrafo 2. Lo Stato membro che riceve la notifica di un’infrazione grave di cui all’articolo 6, paragrafo 2, che ha dato luogo a una condanna o a una sanzione in un altro Stato membro nel corso dei due anni precedenti inserisce l’infrazione notificata nel proprio registro elettronico nazionale.
4. Gli Stati membri rispondono alle richieste di informazioni provenienti da tutte le autorità competenti degli altri Stati membri e procedono a controlli, ispezioni e indagini riguardanti il rispetto del requisito di cui all’, paragrafo 1, lettera a), da parte dei trasportatori su strada stabiliti nel loro territorio. Tali richieste di informazioni possono comprendere l’accesso ai documenti necessari per dimostrare che le condizioni di cui all’articolo 5 sono soddisfatte. Le richieste di informazioni inoltrate dalle autorità competenti degli Stati membri sono debitamente giustificate e motivate e, a tal fine, includono indicazioni verosimili di possibili infrazioni dell’, paragrafo 1, lettera a), indicano la finalità della richiesta e precisano in modo sufficientemente dettagliato le informazioni e i documenti richiesti.
5. Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dagli altri Stati membri a norma del paragrafo 4 entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Un termine più breve può essere concordato tra gli Stati membri.
6. Se lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di informazioni ritiene che questa non sia sufficientemente motivata, ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiedente fornisce ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta. Qualora lo Stato membro richiedente non sia in grado di fornire ulteriori elementi a sostegno della sua richiesta, lo Stato membro richiesto può respingere la richiesta.
7. Laddove sia difficoltoso dare seguito a una richiesta di informazioni o effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta ne informa lo Stato membro richiedente entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, spiegando i motivi di tale difficoltà. Gli Stati membri interessati intraprendono discussioni per trovare la soluzione alle eventuali difficoltà. In caso di ritardi persistenti nella fornitura delle informazioni allo Stato membro richiedente, la Commissione ne è informata e adotta misure adeguate.
8. Lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 3 è effettuato tramite il sistema di scambio di messaggi, ossia i registri europei delle imprese di trasporto su strada (European Registers of Road Transport Undertakings — ERRU), istituito dal regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione (*2). La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri di cui ai paragrafi da 4 a 7 sono attuate tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). A tal fine, ciascuno Stato membro può designare il punto di contatto di cui al paragrafo 1 quale autorità competente e ne informa la Commissione tramite l’IMI.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni loro comunicate a norma del presente articolo siano utilizzate soltanto in relazione alle questioni per cui sono state richieste. Qualsiasi trattamento di dati personali è effettuato unicamente in ottemperanza al presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
10. La cooperazione amministrativa e l’assistenza reciproche sono prestate a titolo gratuito.
11. Una richiesta di informazioni non osta a che le autorità competenti adottino misure in linea con la pertinente normativa nazionale e dell’Unione, per indagare e prevenire possibili infrazioni del presente regolamento.
(*2) Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull’interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21)."
(*3) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (“regolamento IMI”) (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1)."
(*4) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"
14)
all’articolo 23 sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«In deroga all’, paragrafo 2, fino al 21 maggio 2022, le imprese di trasporto di merci su strada che effettuano operazioni di trasporto internazionale esclusivamente con veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli, la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate, sono esentate dalle disposizioni del presente regolamento, salvo laddove diversamente previsto dalla normativa dello Stato membro di stabilimento.
In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, l’obbligo di includere il fattore di rischio delle imprese nei registri elettronici nazionali si applica a decorrere da 14 mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione relativo alla formula comune per il calcolo del rischio di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE.»;
15)
l’articolo 24 è soppresso;
16)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 24 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 20 agosto 2020.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (*5).
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato in forza dell’articolo 8, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
(*5)
GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"
17)
l’articolo 25 è modificato come segue:
a)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).
(*6) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.»;
18)
l’articolo 26 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Relazioni e riesame
»;
b)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
il numero, per anno e per tipo, delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente regolamento, il numero delle autorizzazioni sospese, il numero delle autorizzazioni ritirate, il numero di dichiarazioni di inidoneità e le relative motivazioni. Le relazioni relative al periodo successivo al 21 maggio 2022 comprendono anche un elenco di tali elementi suddivisi per:
i)
trasportatori di passeggeri su strada;
ii)
trasportatori di merci su strada che utilizzano esclusivamente veicoli a motore singoli o insiemi di veicoli accoppiati la cui massa a carico tecnicamente ammissibile non superi le 3,5 tonnellate; e
iii)
tutti gli altri trasportatori di merci su strada;»
c)
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
«3. Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito alle richieste effettuate a norma dell’articolo 18, paragrafi da 4 a 9, alle risposte ricevute da altri Stati membri e alle misure adottate sulla base delle informazioni fornite;
4. Entro il 21 agosto 2023, in base alle informazioni raccolte dalla Commissione conformemente al paragrafo 3 e a ulteriori elementi concreti, la Commissione presenta una relazione dettagliata al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alla portata della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, a possibili lacune a tale proposito e a possibili modalità per migliorare la cooperazione. Sulla scorta di tale relazione, essa valuta se sia necessario proporre misure supplementari.
5. La Commissione valuta l’attuazione del presente regolamento entro il 21 agosto 2023 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del presente regolamento.
6. A seguito della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione valuta periodicamente il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. Le relazioni di cui ai paragrafi 5 e 6 sono corredate, se del caso, di proposte legislative pertinenti.»;
19)
l’allegato IV è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«
Infrazioni più gravi ai fini dell’articolo 6, paragrafo 2
»;
b)
al punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Superamento, durante un periodo di lavoro giornaliero, del 50 % o più dei tempi limite di guida fissati per un giorno.»;
c)
il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Mancata installazione di un tachigrafo e/o di un limitatore di velocità, o installazione nel veicolo e/o utilizzo di un dispositivo fraudolento in grado di modificare i dati registrati dall’apparecchio di controllo e/o dal limitatore di velocità o falsificazione dei fogli di registrazione o dei dati scaricati dal tachigrafo e/o dalla carta del conducente.».
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