Art. 2
Effetto del fallimento o del dissesto della CCP
In vigore dal 14 lug 2020
Effetto del fallimento o del dissesto della CCP
1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:
a)
il capitale della CCP, compresi gli utili non distribuiti e le riserve;
b)
il tipo e l’importo delle garanzie accettate e detenute dalla CCP, gli scarti di garanzia applicati, la corrispondente metodologia di determinazione degli scarti di garanzia, le valute in cui è denominata la garanzia e la misura in cui la garanzia è fornita da soggetti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;
c)
l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;
d)
l’importo massimo dei margini riscossi dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA da ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione, ove applicabile, per categoria di attività o fondo di garanzia in caso di inadempimento segregato;
e)
ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti e detenuti dalla CCP nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;
f)
ove applicabile, per ciascun fondo di garanzia in caso di inadempimento della CCP, i contributi massimi al fondo di garanzia richiesti, e detenuti dalla CCP, a ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione nel corso di una sola giornata durante un periodo di 365 giorni precedente la valutazione dell’ESMA;
g)
la stima dell’obbligo di pagamento massimo nel corso di un singolo giorno, in totale e in ciascuna valuta dell’Unione, che sarebbe dovuto in caso di inadempimento di uno o due maggiori partecipanti diretti (e dei loro affiliati) in condizioni di mercato estreme ma plausibili;
h)
l’importo totale, per ciascuna valuta dell’Unione, delle risorse finanziarie liquide di cui beneficia la CCP ripartite per tipo di risorsa, compresi i depositi in contanti, risorse impegnate e non impegnate;
i)
l’importo totale delle risorse finanziarie liquide impegnate a beneficio della CCP da soggetti stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione.
2. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:
a)
l’identità dei fornitori di liquidità stabiliti nell’Unione o che fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;
b)
i valori giornalieri aggregati medi e massimi dei pagamenti in valuta dell’Unione in entrata e in uscita;
c)
la misura in cui la moneta di banca centrale è utilizzata per il regolamento e il pagamento o se sono utilizzati altri soggetti a tal fine;
d)
la misura in cui la CCP applica tecnologie, quali la tecnologia di registro distribuito, nel processo di regolamento/pagamento;
e)
il piano di risanamento della CCP;
f)
il regime di risoluzione applicabile alla CCP;
g)
se è stato istituito un gruppo di gestione delle crisi per la CCP in questione.
Storico versioni
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