Art. 1
Natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP
In vigore dal 14 lug 2020
Natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP
1. Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi:
a)
i paesi in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi;
b)
la misura in cui la CCP fornisce altri servizi oltre a quelli di compensazione;
c)
il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP;
d)
se gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP sono soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
e)
i valori medi compensati dalla CCP in un anno ai seguenti livelli:
i)
a livello della CCP;
ii)
a livello di ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione;
iii)
a livello dei partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione o che non fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione quando effettuano compensazioni per conto di clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione, in termini aggregati;
f)
se la CCP ha completato una valutazione del suo profilo di rischio sulla base di norme convenute a livello internazionale o in altro modo, la metodologia utilizzata e i risultati della valutazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera e), l’ESMA valuta separatamente i seguenti valori:
a)
per le operazioni su titoli (comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)), il valore delle posizioni aperte;
b)
per le operazioni su derivati negoziate sui mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il valore della posizione aperta o del volume degli scambi;
c)
per le operazioni su derivati over-the-counter (OTC), l’importo nozionale lordo e netto in essere.
Tali valori devono essere valutati per ciascuna valuta e categoria di attività.
3. Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi:
a)
l’assetto proprietario della CCP;
b)
qualora la CCP appartenga allo stesso gruppo di un’altra infrastruttura dei mercati finanziari, ad esempio un’altra CCP o un depositario centrale di titoli, la struttura societaria del gruppo cui appartiene la CCP;
c)
se la CCP fornisce servizi di compensazione a clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione attraverso partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione;
d)
la natura, la profondità e la liquidità dei mercati serviti, nonché il livello di informazioni disponibili in merito ai dati relativi ai prezzi adeguati per i partecipanti al mercato o qualsiasi fonte di fissazione dei prezzi generalmente accettata e affidabile;
e)
se le quotazioni, il prezzo pre-negoziazione di acquisto e il prezzo pre-negoziazione di vendita, e lo spessore degli interessi di negoziazione sono resi pubblici;
f)
se il prezzo post-negoziazione, il volume e il momento delle operazioni eseguite o concluse, all’interno e all’esterno dei mercati serviti dalla CCP, sono resi pubblici.
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