Art. 1

Natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP

In vigore dal 14 lug 2020
Natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP 1.   Nel considerare il criterio di cui all’articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l’ESMA valuta i seguenti elementi: a) i paesi in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi; b) la misura in cui la CCP fornisce altri servizi oltre a quelli di compensazione; c) il tipo di strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP; d) se gli strumenti finanziari compensati o destinati a essere compensati dalla CCP sono soggetti all’obbligo di compensazione di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012; e) i valori medi compensati dalla CCP in un anno ai seguenti livelli: i) a livello della CCP; ii) a livello di ciascun partecipante diretto che è un soggetto stabilito nell’Unione o un soggetto parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione; iii) a livello dei partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione o che non fanno parte di un gruppo soggetto alla vigilanza su base consolidata nell’Unione quando effettuano compensazioni per conto di clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione, in termini aggregati; f) se la CCP ha completato una valutazione del suo profilo di rischio sulla base di norme convenute a livello internazionale o in altro modo, la metodologia utilizzata e i risultati della valutazione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), l’ESMA valuta separatamente i seguenti valori: a) per le operazioni su titoli (comprese le operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (3)), il valore delle posizioni aperte; b) per le operazioni su derivati negoziate sui mercati regolamentati ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il valore della posizione aperta o del volume degli scambi; c) per le operazioni su derivati over-the-counter (OTC), l’importo nozionale lordo e netto in essere. Tali valori devono essere valutati per ciascuna valuta e categoria di attività. 3.   Qualora si applichi uno degli indicatori di cui all’, l’ESMA, oltre agli elementi elencati al paragrafo 1, valuta anche i seguenti elementi: a) l’assetto proprietario della CCP; b) qualora la CCP appartenga allo stesso gruppo di un’altra infrastruttura dei mercati finanziari, ad esempio un’altra CCP o un depositario centrale di titoli, la struttura societaria del gruppo cui appartiene la CCP; c) se la CCP fornisce servizi di compensazione a clienti o clienti indiretti stabiliti nell’Unione attraverso partecipanti diretti stabiliti al di fuori dell’Unione; d) la natura, la profondità e la liquidità dei mercati serviti, nonché il livello di informazioni disponibili in merito ai dati relativi ai prezzi adeguati per i partecipanti al mercato o qualsiasi fonte di fissazione dei prezzi generalmente accettata e affidabile; e) se le quotazioni, il prezzo pre-negoziazione di acquisto e il prezzo pre-negoziazione di vendita, e lo spessore degli interessi di negoziazione sono resi pubblici; f) se il prezzo post-negoziazione, il volume e il momento delle operazioni eseguite o concluse, all’interno e all’esterno dei mercati serviti dalla CCP, sono resi pubblici.
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Natura, dimensioni e complessità dell’attività della CCP (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/1303) — Testo vigente | Portale Normativo