Art. 2
In vigore dal 13 lug 2020
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dopo la scadenza del termine entro il quale il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni o dopo che sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni, a norma dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/452.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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