Art. 1
In vigore dal 13 lug 2020
All’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 801/2014, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di poter beneficiare dell’importo aggiuntivo, le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall’inizio del periodo in questione e fino a sei mesi dopo la fine di tale periodo. Tuttavia, per il periodo di reinsediamento di cui all’, paragrafo 1, lettera c), le persone interessate devono essere effettivamente reinsediate dall’inizio di tale periodo e fino a dodici mesi dopo la fine di tale periodo.
Gli Stati membri conservano le informazioni necessarie per la corretta identificazione delle persone reinsediate e della data del loro reinsediamento.
Per le persone che rientrano in una categoria prioritaria o in un gruppo di persone prioritario di cui all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 516/2014, gli Stati membri conservano anche gli elementi di prova che dimostrano l’appartenenza di tali persone alla rispettiva categoria o al rispettivo gruppo.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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