Art. 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
In vigore dal 10 lug 2020
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
L’articolo 46 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è sostituito dal seguente:
«Articolo 46
Campo di applicazione
Il presente titolo si applica alle spese sostenute per le misure di cui agli articoli da 14 a 20, all’articolo 21, paragrafo 1, con l’eccezione del premio annuale di cui alle lettere a) e b), all’articolo 27, all’articolo 28, paragrafo 9, agli articoli 35 e 36, all’articolo 39 ter e all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’articolo 20, all’articolo 36, lettera a), punto vi), e lettera b), punti ii), vi) e vii), all’articolo 36, lettera b), punti i) e iii) per quanto riguarda i costi di impianto, e agli articoli 52 e 63 del regolamento (CE) n. 1698/2005.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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