Art. 1

In vigore dal 9 lug 2020
1.   L’applicazione dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/595 è sospesa per il periodo dal 10 luglio 2020 al 16 luglio 2020. Non sono accettate le domande di stipula di contratti presentate nel corso di tale periodo. 2.   Sono respinte le domande presentate dopo l’8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa nel corso del periodo di cui al paragrafo 1.
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