Art. 1
In vigore dal 9 lug 2020
1. È sospesa l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/596 per il periodo compreso tra il 10 luglio 2020 e il 16 luglio 2020. Non sono accettate le domande di stipula di contratti presentate nel corso di tale periodo.
2. Sono respinte le domande presentate dopo l'8 luglio 2020 la cui accettazione sia stata decisa nel corso del periodo di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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