Art. 2
Certificato fitosanitario
In vigore dal 9 lug 2020
Certificato fitosanitario
1. Il legno specificato è accompagnato da un certificato fitosanitario rilasciato negli Stati Uniti attestante che esso risulta indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione e organismi nocivi non elencati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione soggetti alle misure adottate a norma dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 dopo l’ispezione.
2. Il certificato fitosanitario comprende, nella rubrica «Dichiarazioni supplementari», i seguenti elementi:
a)
la dicitura «in conformità a requisiti dell’Unione europea stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione (*);
(*)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1002 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di legno di frassino originario degli Stati Uniti o ivi lavorato (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 122).»;
b)
il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato;
c)
il nome dell’impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) negli Stati Uniti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1002:oj#art-2