Art. 1
In vigore dal 9 lug 2020
Il regolamento (UE) n. 1253/2014 è così rettificato:
1)
l’, paragrafo 2, è così rettificato:
a)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
che comprendono uno scambiatore di calore e una pompa di calore destinata al recupero del calore o che consente un trasferimento o un’estrazione di calore aggiuntivi a quelli del sistema di recupero del calore, tranne il trasferimento di calore a fini di protezione antigelo o di sbrinamento;»;
b)
(non riguarda la versione italiana);
2)
(non riguarda la versione italiana);
3)
(non riguarda la versione italiana);
4)
(non riguarda la versione italiana).
Storico versioni
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