Art. 4

In vigore dal 6 lug 2020
1.   Non appena sono conclusi gli accordi o adottate le decisioni di cui all’, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano tali accordi o decisioni alle autorità competenti dello Stato membro che detiene la più alta percentuale di volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato da tali accordi o decisioni, con indicazione dei seguenti elementi: a) il volume stimato della produzione di uve da vino e di vino disciplinato; b) il periodo di attuazione previsto. 2.   Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori, le associazioni di dette associazioni, le organizzazioni di produttori riconosciute, le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute e le organizzazioni interprofessionali riconosciute interessati comunicano il volume della produzione di uve da vino e di vino effettivamente contemplato dagli accordi o dalle decisioni alle autorità competenti di cui al paragrafo 1. 3.   A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (2) gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno avuto comunicazione ai sensi del paragrafo 1 nel corso di tale periodo; b) entro 30 giorni dalla fine del periodo di sei mesi di cui all’, un riepilogo degli accordi e delle decisioni attuati nel corso di tale periodo.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2020/975 — Testo vigente | Portale Normativo