Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
In vigore dal 6 lug 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2020/592
Il regolamento delegato (UE) 2020/592 è così modificato:
(1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Deroghe temporanee agli articoli 33, paragrafo 3, e 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il limite di un terzo della spesa per le misure di prevenzione e gestione delle crisi nell’ambito del programma operativo di cui alla medesima disposizione non si applica nel 2020.
In deroga all’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l’aiuto finanziario dell’Unione a favore dei fondi di esercizio nel 2020 non supera l’importo del contributo finanziario dell’Unione ai fondi di esercizio approvati dagli Stati membri per il 2020 ed è limitato al 70 % della spesa effettivamente sostenuta.»;
(2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento possono essere finanziate nell’ambito dei programmi di sostegno al settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nel corso dell’esercizio 2020.»;
(3)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 7 bis:
«7 bis. I beneficiari del sostegno a norma del presente articolo possono chiedere un anticipo agli organismi pagatori competenti, se tale possibilità è contemplata nel programma nazionale di sostegno conformemente all’articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione (*1). L’importo dell’anticipo è il 100 % del contributo dell’Unione. Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro interessato di importo pari ad almeno il 110 % dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione (*2). La cauzione è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti al contributo dell’Unione per le operazioni in questione è pari all’importo dell’anticipo.
(*1) Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 1)."
(*2) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).»;"
b)
i paragrafi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali supplementari.
9. Gli , gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e gli , gli articoli da 19 a 23, l’articolo 25, gli articoli da 27 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (*3) si applicano mutatis mutandis al sostegno alla distillazione di vino in caso di crisi.
(*3) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).»;"
(4)
l’articolo 4 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 6 bis:
«6 bis. I beneficiari del sostegno a norma del presente articolo possono chiedere un anticipo agli organismi pagatori competenti, se tale possibilità è contemplata nel programma nazionale di sostegno conformemente all’articolo 49 del regolamento delegato (UE) 2016/1149. L’importo dell’anticipo è il 100 % del contributo dell’Unione. Il pagamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione, da parte del beneficiario, di una garanzia bancaria o di una cauzione equivalente a favore dello Stato membro interessato di importo pari ad almeno il 110 % dell’anticipo, alle condizioni stabilite dal capo IV del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. La cauzione è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti al contributo dell’Unione per le operazioni in questione è pari all’importo dell’anticipo.»;
b)
i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
«7. In deroga all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per le misure di cui al presente articolo gli Stati membri possono erogare pagamenti nazionali supplementari.
8. Gli , gli articoli da 48 a 54 e l’articolo 56 del regolamento delegato (UE) 2016/1149 e gli , gli articoli da 19 a 23, l’articolo 25, gli articoli da 27 a 31, l’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, e gli articoli da 33 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 si applicano mutatis mutandis all’aiuto all’ammasso in caso di crisi.»;
(5)
è inserito il seguente articolo 5 bis:
«Articolo 5 bis
Deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell’Unione alle misure di informazione o promozione non supera il 70 % della spesa ammissibile.»;
(6)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 46, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo dell’Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 70 %. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell’Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 90 %.»;
(7)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all’articolo 47, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 1308/2013, il sostegno concesso a favore della vendemmia verde non supera il 70 % della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.»;
(8)
all’articolo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«In deroga all’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, il contributo finanziario dell’Unione al sostegno a favore dell’assicurazione del raccolto non supera il 70 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:»;
(9)
all’articolo 9, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
70 % nelle regioni meno sviluppate;
b)
60 % nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
c)
90 % nelle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349 del trattato;
d)
85 % nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
(*4) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).»;"
(10)
l’articolo 10 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
Applicazione del contributo dell’Unione temporaneamente aumentato
Gli articoli 5 bis e 6, l’articolo 7, paragrafo 2, e gli articoli 8 e 9 si applicano alle operazioni individuate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e non oltre il 15 ottobre 2020.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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