Art. 2
Relazioni
In vigore dal 2 lug 2020
Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:
1.
l’ è così modificato:
(1)
al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di questi regimi di aiuti dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione. Qualora la Commissione abbia già prorogato l’applicazione del presente regolamento oltre i sei mesi iniziali in ordine a tali regimi, gli Stati membri possono decidere di prorogare detti regimi fino al termine del periodo di applicazione del presente regolamento, a condizione che lo Stato membro interessato abbia presentato una relazione di valutazione in linea con il piano di valutazione approvato dalla Commissione. Tuttavia, gli aiuti a finalità regionale concessi a norma del presente regolamento possono essere prorogati, mediante deroga, fino alla scadenza del periodo di validità delle relative carte degli aiuti a finalità regionale;»;
(2)
al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all’avviamento e dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, purché tali regimi non prevedano per le imprese in difficoltà un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 30 giugno 2021.»;
2.
all’, il punto (27) è sostituito dal seguente:
«(27)
“zone assistite”: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o luglio 2014 – 31 dicembre 2021 per gli aiuti a finalità regionale concessi fino al 31 dicembre 2021, e zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato per il periodo 1o gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 per gli aiuti a finalità regionale concessi dopo il 31 dicembre 2021;»;
3.
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Articolo 11
Relazioni
1. Gli Stati membri oppure, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione di cui all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013, trasmettono alla Commissione:
a)
attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore della misura di aiuto;
b)
una relazione annuale, a norma del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (*1), in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel regolamento (CE) n. 794/2004, relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.
2. Qualora, a seguito della proroga del periodo di applicazione del presente regolamento fino al 31 dicembre 2023 con regolamento (UE) 2020/972 (*2) della Commissione, uno Stato membro intenda prorogare le misure riguardo alle quali sono state presentate informazioni sintetiche alla Commissione conformemente al paragrafo 1, esso aggiorna tali informazioni sintetiche per quanto attiene alla proroga di dette misure e comunica l’aggiornamento alla Commissione entro venti giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto che proroga la misura in questione da parte dello Stato membro.
(*1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1)."
(*2) Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3);"
4.
all’articolo 14, paragrafo 16, è aggiunta la frase seguente:
“Per quanto riguarda gli impegni assunti prima del 31 dicembre 2019, qualsiasi perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE, verificatasi tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021, non è considerata un trasferimento a norma dell’, paragrafo 61 bis, del presente regolamento.”;
5.
all’articolo 59, il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Esso si applica fino al 31 dicembre 2023.”
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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