Art. 2
In vigore dal 1 lug 2020
1. Sulle importazioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 della Commissione è istituito il dazio antidumping applicabile a tutte le altre società (codice aggiuntivo TARIC B999) della Repubblica popolare cinese a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione.
2. Il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 è riscosso con effetto dal 17 dicembre 2019 sulle importazioni di biciclette registrate a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149.
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