Art. 2

In vigore dal 1 lug 2020
1.   Sulle importazioni di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149 della Commissione è istituito il dazio antidumping applicabile a tutte le altre società (codice aggiuntivo TARIC B999) della Repubblica popolare cinese a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1379 della Commissione. 2.   Il dazio antidumping di cui al paragrafo 1 è riscosso con effetto dal 17 dicembre 2019 sulle importazioni di biciclette registrate a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2149.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:966:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo