Art. 1

In vigore dal 26 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 è così modificato: 1. All’articolo 28 è aggiunto un nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, su richiesta dell’autorità di gestione, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o più assi prioritari. La richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento è presentata secondo la procedura di modifica dei programmi di cui all’articolo 31, paragrafo 5 bis, ed è corredata del programma riveduto. Il tasso di cofinanziamento del 100 % si applica soltanto se la Commissione approva la corrispondente modifica del programma di cooperazione prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio a norma dell’articolo 135, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Il primo giorno del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 torna automaticamente ad applicarsi il tasso di cofinanziamento in vigore alla data della presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del tasso di cofinanziamento di cui al secondo comma.». 2. All’articolo 31 è aggiunto un nuovo paragrafo 5 bis: «5 bis.   In deroga al paragrafo 5, per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all’articolo 27, lettera a), l’autorità di gestione può trasferire durante il periodo di programmazione un importo fino all’8 % della dotazione di una priorità al 1° febbraio 2020 e entro il limite del 4 % del bilancio del programma a un’altra priorità dello stesso programma. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi devono comunque essere conformi ai requisiti di regolamentazione ed essere preventivamente approvati dal comitato congiunto di monitoraggio. Lo Stato membro notifica alla Commissione il piano finanziario riveduto. I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle modifiche dei programmi di cui al presente paragrafo.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/891 — Testo vigente | Portale Normativo