Art. 1

In vigore dal 26 giu 2020
L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/66 è sostituito dal seguente: « 1.   Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali almeno una volta l’anno nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante a norma dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. 2.   Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. 3.   Tali controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi causati da tali organismi. 4.   Oltre ai controlli di cui ai paragrafi da 1 a 3, le autorità competenti effettuano controlli fisici sulle piante da impianto diverse dai semi, compresi tuberi, bulbi e rizomi, che sono state introdotte nell’Unione in stato di riposo vegetativo. Le autorità competenti effettuano tali controlli durante il primo periodo vegetativo successivo all’importazione su alcune di queste piante individuate in base al piano di controllo di cui al paragrafo 5. 5.   Le autorità competenti determinano la frequenza dei controlli menzionati al paragrafo 4 in base a un piano di controllo stabilito in conformità ad almeno tutti i seguenti criteri: a) i precedenti e il livello degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione intercettati e notificati dagli Stati membri in conformità all’articolo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2016/2031, individuati su piante, prodotti vegetali e altri oggetti importati; b) la presenza di un organismo nocivo prioritario, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/2031, nel pertinente paese terzo di origine, in base alle informazioni scientifiche e tecniche disponibili; c) le informazioni rese disponibili tramite il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) o qualsiasi altro avviso ufficiale; d) la biologia della pianta ospite e degli organismi nocivi nonché altre condizioni rilevanti per l’efficiente individuazione di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. 6.   Quando i controlli di cui al paragrafo 4 dimostrano la presenza di un organismo nocivo da quarantena o di un organismo nocivo soggetto alle misure adottate a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti registrano i risultati dei controlli nel sistema IMSOC, finalizzando il corrispondente documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625, ogniqualvolta sia possibile risalire dalla pianta infestata alla partita importata.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/887 — Testo vigente | Portale Normativo