Art. 1

In vigore dal 26 giu 2020
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così rettificato: 1) Alla sezione 5, norma «SERA.5025 IFR Regole applicabili ai voli IFR al di fuori degli spazi aerei controllati», la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Comunicazioni Un volo IFR effettuato al di fuori degli spazi aerei controllati ma all’interno o in ingresso di aree, o lungo rotte, designate dall’autorità competente, in conformità alla norma SERA.4001 b) 3) o 4), deve mantenere l’ascolto delle comunicazioni vocali bordo-terra sull’appropriata frequenza e stabilire le comunicazioni bilaterali, se necessario, con l’ente dei servizi di traffico aereo che fornisce il servizio informazioni volo.». 2) All’appendice 4, tabella, prima riga, il titolo della settima colonna è sostituito dal seguente: «Richiesta comunicazione vocale terra-bordo-terra bilaterale continua». 3) All’appendice 4, tabella, la nota a piè di pagina «(**)» è sostituita dalla seguente: «(**) I piloti devono mantenere l’ascolto radio continuo delle comunicazioni vocali terra-bordo-terra e stabilire una comunicazione bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato in RMZ.». 4) All’appendice 4, tabella, la nota a piè di pagina «(***)» è sostituita dalla seguente: «(***) Comunicazioni vocali terra-bordo-terra obbligatorie per i voli che usufruiscono del servizio consultivo per il traffico aereo. I piloti devono mantenere l’ascolto radio continuo delle comunicazioni vocali terra-bordo-terra e stabilire una comunicazione bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato in RMZ.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:886:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo