Art. 1
In vigore dal 26 giu 2020
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così rettificato:
1)
Alla sezione 5, norma «SERA.5025 IFR Regole applicabili ai voli IFR al di fuori degli spazi aerei controllati», la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
Comunicazioni
Un volo IFR effettuato al di fuori degli spazi aerei controllati ma all’interno o in ingresso di aree, o lungo rotte, designate dall’autorità competente, in conformità alla norma SERA.4001 b) 3) o 4), deve mantenere l’ascolto delle comunicazioni vocali bordo-terra sull’appropriata frequenza e stabilire le comunicazioni bilaterali, se necessario, con l’ente dei servizi di traffico aereo che fornisce il servizio informazioni volo.».
2)
All’appendice 4, tabella, prima riga, il titolo della settima colonna è sostituito dal seguente:
«Richiesta comunicazione vocale terra-bordo-terra bilaterale continua».
3)
All’appendice 4, tabella, la nota a piè di pagina «(**)» è sostituita dalla seguente:
«(**)
I piloti devono mantenere l’ascolto radio continuo delle comunicazioni vocali terra-bordo-terra e stabilire una comunicazione bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato in RMZ.».
4)
All’appendice 4, tabella, la nota a piè di pagina «(***)» è sostituita dalla seguente:
«(***)
Comunicazioni vocali terra-bordo-terra obbligatorie per i voli che usufruiscono del servizio consultivo per il traffico aereo. I piloti devono mantenere l’ascolto radio continuo delle comunicazioni vocali terra-bordo-terra e stabilire una comunicazione bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato in RMZ.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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