Art. 3
In vigore dal 25 giu 2020
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’, l’, punto 3, e l’, punto 9, in combinato disposto con il punto 1, lettere a) ed e), e i punti 2 e 3 dell’allegato II, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2020.
L’, punti 1, 2 e da 5 a 8 e l’, punto 9, in combinato disposto con il punto 1, lettere b), c) e d), e il punto 4 dell’allegato II, si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020.
L’, punto 4, si applica dal 15 agosto 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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