Art. 2
Modifiche del regolamento (UE) 2019/876
In vigore dal 24 giu 2020
Modifiche del regolamento (UE) 2019/876
L’ del regolamento (UE) 2019/876 è così modificato:
1)
è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis.
I seguenti punti dell’ del presente regolamento si applicano a decorrere dal 27 giugno 2020:
a)
il punto 59), per quanto riguarda le disposizioni sul trattamento di determinati prestiti concessi dagli enti creditizi a pensionati o lavoratori dipendenti di cui all’articolo 123 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
il punto 133), per quanto riguarda le disposizioni sulle rettifiche alle esposizioni delle PMI ponderate per il rischio non in stato di default di cui all’articolo 501 del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
il punto 134), per quanto riguarda le disposizioni sulle rettifiche ai requisiti di fondi propri per il rischio di credito per le esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti, sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali di cui all’articolo 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013.»;
2)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Il punto 46), lettera b), dell’ del presente regolamento, per quanto riguarda il nuovo requisito sui fondi propri per i G-SII di cui all’articolo 92, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.»;
3)
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7.
Il punto 18) dell’ del presente regolamento, per quanto riguarda l’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, contenente la disposizione riguardante l’esenzione dalle deduzioni delle attività sotto forma di software valutate prudentemente, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui all’articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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