Art. 1

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

In vigore dal 24 giu 2020
Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente «A rticolo 39 ter Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 1.   Il sostegno erogato nell’ambito della presente misura garantisce un’assistenza di emergenza agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19, con l’obiettivo di garantire la continuità delle loro attività economiche, alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il sostegno è concesso agli agricoltori nonché alle PMI attive nella trasformazione, commercializzazione o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I TFUE o del cotone, con l’esclusione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato in tale allegato. 3.   Gli Stati membri destinano il sostegno ai beneficiari maggiormente colpiti dalla crisi di COVID-19, definendo, sulla base delle prove disponibili, le condizioni di ammissibilità e, se considerato opportuno da parte dello Stato membro interessato, i criteri di selezione, che devono essere obiettivi e non discriminatori 4.   Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 30 giugno 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 31 dicembre 2020. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori. 5.   L’importo massimo del sostegno non è superiore a 7 000 EUR per agricoltore e a 50 000 EUR per PMI. 6.   Nell’erogare il sostegno a norma del presente articolo gli Stati membri tengono conto del sostegno concesso nell’ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della crisi di COVID-19.»; 2) all’articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità degli Stati membri competenti per la selezione degli interventi garantiscono che questi ultimi, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e da 36 a 39 ter, siano selezionati conformemente ai criteri di selezione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata.»; 3) all’articolo 59 è inserito il paragrafo seguente: «6 bis.   Il sostegno del FEASR erogato ai sensidell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale.».
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Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/872) — Testo vigente | Portale Normativo