Art. 1

Pagamento del saldo finale

In vigore dal 23 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 è così modificato: 1) all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 e in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell'Unione per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l'esercizio contabile che va dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.»; 2) all'articolo 15, la data «31 dicembre 2024» è sostituita dalla data «31 dicembre 2025»; 3) l'articolo 18 è così modificato: a) al paragrafo 2, la data «31 dicembre 2021» è sostituita dalla data «31 dicembre 2022»; b) al paragrafo 3, la data «31 dicembre 2022» è sostituita dalla data «31 dicembre 2023»; 4) all'articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Solo le attività collegate alla chiusura dei progetti ad opera dei beneficiari, in conformità dell'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o collegate alla chiusura dei programmi nel quadro dell'assistenza tecnica possono essere realizzate tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024.»; 5) all'articolo 28 è inserito il paragrafo 1 bis seguente: «1 bis.   Ai fini del paragrafo 1 la pandemia di Covid-19 costituisce un caso debitamente giustificato che l'autorità di audit può, sulla base del suo giudizio professionale, invocare per impiegare un metodo di campionamento non statistico per il periodo contabile cha va dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020.»; 6) l'articolo 41 è così modificato: a) al paragrafo 1, è inserita la lettera c) seguente: «c) il progetto è attuato al fine di promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19.»; b) è inserito il seguente paragrafo 4 bis: «4 bis.   In deroga alla procedura di cui al paragrafo 4, i progetti proposti per la selezione senza invito a presentare proposte a norma del paragrafo 1, lettera c), sono valutati dalla Commissione sulla base di una sintesi del progetto. La Commissione notifica la propria valutazione all'autorità di gestione entro due mesi della data di presentazione del documento. Tale termine può essere prorogato se necessario. In caso di valutazione negativa, la Commissione ne comunica le motivazioni all'autorità di gestione.»; 7) l'articolo 48 è così modificato: a) al paragrafo 2, lettera a), i punti ii) e iii) sono sostituiti dai seguenti: «ii) i costi sostenuti devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali dei progetti. Essi possono essere pagati successivamente, a condizione che siano elencati nella relazione finale e corredati della data prevista di pagamento; iii) si fa eccezione per i costi relativi alle relazioni finali dei progetti, compresi la verifica delle spese, l'audit e la valutazione finale del progetto, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione del progetto;»; b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis.   Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 1, le spese pagate dopo il 31 dicembre 2023 non sono ammissibili ai fini del contributo dell'Unione.»; c) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis.   In deroga al paragrafo 3, i costi dei progetti volti a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.»; 8) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Articolo 64 Pagamento del saldo finale 1.   L'autorità di gestione presenta la domanda di pagamento del saldo finale corredata dei documenti di cui all'articolo 68 e all'articolo 77, paragrafo 5. 2.   Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti dell'esercizio contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. 3.   Il pagamento del saldo finale del programma nell'esercizio contabile finale può superare, al massimo del 10 %, il contributo dell'Unione per ciascun obiettivo tematico, quale stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma. Il contributo dell'Unione erogato tramite pagamento del saldo finale nell'esercizio contabile finale non supera il totale del contributo dell'Unione a ciascun programma, quale stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione che approva il programma.»; 9) l'articolo 77 è così modificato: a) al paragrafo 5, la data «30 settembre 2024» è sostituita dalla data «15 febbraio 2025»; b) è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6.   I termini di cui ai paragrafi 1 e 5 possono essere eccezionalmente prorogati dalla Commissione al 1° marzo previa comunicazione dell'autorità di gestione interessata.».
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Pagamento del saldo finale (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/879) — Testo vigente | Portale Normativo