Art. 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007

In vigore dal 18 giu 2020
Modifiche del regolamento (CE) n. 862/2007 Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato: 1) all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all’immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all’asilo e ad altre forme di protezione internazionale, all’ingresso e al soggiorno illegali e ai rimpatri.»; 2) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) le lettere da j) a m) sono sostituite dalle seguenti: «j) “domanda di protezione internazionale”, una domanda di protezione internazionale quale è definita all’, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (*1); k) “status di rifugiato”, lo status di rifugiato quale è definito all’, lettera e), della direttiva 2011/95/UE; l) “status di protezione sussidiaria”, lo status di protezione sussidiaria quale è definito all’, lettera g), della direttiva 2011/95/UE; m) “familiari”, i familiari quali sono definiti all’, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (*2); (*1)   GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9." (*2)   GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.»;" ii) le lettere da o) a q) sono sostituite dalle seguenti: «o) “minore non accompagnato”, un minore non accompagnato quale è definito all’, lettera l), della direttiva 2011/95/UE; p) “frontiere esterne”, le frontiere esterne quali sono definite all’, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (*3); q) “cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso”, i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l’ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano in nessuna delle categorie di persone di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento; (*3)   GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1 »;" b) il paragrafo 3 è soppresso; 3) l’articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento, disaggregate in base al ritiro esplicito e implicito di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4); (*4)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).»;" ii) al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti: «d) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che chiedono protezione internazionale per la prima volta; e) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e la cui domanda è stata trattata mediante procedura accelerata di cui all’articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE; f) persone che hanno reiterato la domanda di protezione internazionale a norma dell’articolo 40 della direttiva 2013/32/UE o che sono incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento; g) persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tale domanda in qualità di familiari e hanno beneficiato di condizioni materiali di accoglienza che assicurano ai richiedenti un’adeguata qualità di vita ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), alla fine del periodo di riferimento; (*5)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).»;" iii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le statistiche di cui alle lettere da a) a f) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2021. Le statistiche di cui alla lettera g) riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»; b) il paragrafo 2 è così modificato: i) al primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «b) persone interessate da decisioni di primo grado che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; c) persone interessate da decisioni di primo grado che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.»; c) il paragrafo 3 è così modificato: i) al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) persone interessate da decisioni definitive che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento; d) persone interessate da decisioni definitive che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo, adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento;»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tali statistiche sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione e, fatta eccezione per la lettera a), per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla domanda di asilo. Le statistiche di cui al primo comma riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»; d) il paragrafo 4 è così modificato: i) al primo comma sono aggiunte le lettere seguenti: «f) il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o alla presa in carico dei richiedenti asilo; g) le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera f); h) le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera f); i) il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alla lettera h).»; ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tali statistiche sono disaggregate per sesso e per minori accompagnati e non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»; 4) all’articolo 5, il paragrafo 1 è così modificato: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le statistiche di cui alla lettera a) sono disaggregate ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.»; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per sesso, per cittadinanza delle persone in questione, per motivi del rintraccio e per luogo del rintraccio.»; 5) l’articolo 6 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di: a) permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, disaggregati come segue: i) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al cittadino di paese terzo di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso; ii) permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di un cittadino di paese terzo o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso; iii) permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso; b) soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per sesso; c) cittadini di paesi terzi che hanno acquisito un permesso di soggiorno di lungo periodo nel corso dell’anno di riferimento, disaggregati per età e per sesso.»; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2021.»; 6) l’articolo 7 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione.» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono disaggregate per età e per sesso dell’interessato e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2021.»; 7) l’articolo 8 è soppresso; 8) l’articolo 9 è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi ai sensi del presente regolamento. 1 ter. Si applicano, ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità elencati all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). (*6)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).»;" b) i paragrafi da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti: «2. Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat), sotto forma di relazioni sulla qualità, in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti, agli effetti delle fonti di dati selezionate sulla qualità delle statistiche, alle misure tecniche e organizzative attuate per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di stima utilizzati, e informano la Commissione (Eurostat) in merito a eventuali cambiamenti. 3. Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri trasmettono i chiarimenti supplementari necessari a valutare la qualità delle informazioni statistiche. 4. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione (Eurostat) in merito a revisioni o correzioni delle statistiche fornite ai sensi del presente regolamento e a qualsiasi cambiamento riguardante i metodi e le fonti di dati utilizzati, e le comunicano senza indugio le pertinenti informazioni o le modifiche inerenti all’esecuzione del presente regolamento che potrebbero influenzare la qualità dei dati trasmessi. 5. La Commissione può adottare atti di esecuzione: a) che specifichino le modalità pratiche e il contenuto delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 2 del presente articolo; b) relativi alle misure inerenti alla definizione di formati appropriati per la trasmissione di dati ai sensi del presente regolamento. Gli atti di cui alla lettera a) non comportano un onere o un costo aggiuntivo considerevole per gli Stati membri. Gli atti di esecuzione di cui al presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»; 9) sono aggiunti gli articoli seguenti: «Articolo 9 bis Studi pilota 1.   In conformità degli obiettivi del presente regolamento, la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che saranno svolti dagli Stati membri su base volontaria, al fine di sottoporre a prova la fattibilità di nuove rilevazioni o disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, tra cui la disponibilità di fonti di dati e tecniche di produzione adeguate, la qualità e la comparabilità delle statistiche e i costi e gli oneri che ne derivano. Gli Stati membri, insieme alla Commissione (Eurostat), garantiscono la rappresentatività a livello di Unione di tali studi pilota. 2.   Prima di avviare uno studio pilota specifico, la Commissione (Eurostat) valuta se le nuove statistiche possano essere basate sulle informazioni disponibili nelle pertinenti fonti amministrative a livello di Unione al fine di armonizzare, ove possibile, i concetti utilizzati e di ridurre al minimo gli oneri aggiuntivi per gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali e migliorare l’uso dei dati esistenti in conformità dell’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione (Eurostat) tiene conto anche dell’onere derivante da altri studi pilota in corso al fine di limitare il numero di studi pilota concomitanti durante lo stesso periodo di tempo. 3.   Gli studi pilota di cui al presente articolo riguardano: a) per le statistiche di cui all’articolo 4 nel suo insieme: disaggregazioni per mese di presentazione della domanda di protezione internazionale; b) per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 1: i) il numero di persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari e che: — sono state esentate da una procedura accelerata o da una procedura di frontiera o la cui domanda di protezione internazionale è stata trattata mediante tale procedura di frontiera; — non sono registrate nell’Eurodac; — hanno presentato prove documentali che potrebbero contribuire all’accertamento della loro identità; — si trovavano in stato di trattenimento, disaggregate per durata del trattenimento e per motivo del trattenimento o erano oggetto di decisioni o atti amministrativi o giudiziari che ne ordinavano il trattenimento o un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e per il mese di emissione di tale decisione o atto; — hanno beneficiato dell’assistenza legale gratuita; — hanno beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), disaggregate per età, per sesso, per cittadinanza e per minori non accompagnati, compresa la possibilità di mettere in relazione tali statistiche con periodi di riferimento di un mese; — erano minori non accompagnati a cui è stato nominato un rappresentante, minori non accompagnati a cui è stato consentito di accedere al sistema educativo o minori non accompagnati a cui è stato offerto un alloggio in conformità dell’articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE; — sono state sottoposte ad accertamento dell’età, compresi i risultati di tali accertamenti; ii) numero medio di minori non accompagnati che hanno presentato domanda di protezione internazionale per rappresentante; c) per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3: i) per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera b), disaggregazioni per decisioni di rigetto delle domande di protezione internazionale: — in quanto inammissibili, in base ai motivi per l’inammissibilità; — in quanto infondate; — in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento ordinario, in base ai motivi del rigetto; — in quanto manifestamente infondate nell’ambito di un procedimento accelerato, in base ai motivi del rigetto e del procedimento accelerato; — in quanto il richiedente può beneficiare di protezione all’interno del paese di origine; ii) per le persone rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d), disaggregazioni per decisioni in merito alla cessazione o all’esclusione, ulteriormente disaggregate per motivo di cessazione o esclusione; iii) il numero di persone interessate da decisioni adottate a seguito di un colloquio personale; iv) il numero di persone interessate da decisioni di primo grado o da decisioni definitive che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza; d) per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 3, la durata dei ricorsi; e) per le statistiche di cui all’articolo 4, paragrafo 4, disaggregazioni per età e per cittadinanza; f) per le statistiche di cui all’articolo 6, il numero di: i) domande, comprese quelle respinte, di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, per motivo della richiesta del permesso, per età e per sesso; ii) domande respinte di permesso di soggiorno in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di un cittadino di paese terzo o del motivo del suo soggiorno; iii) permessi di soggiorno rilasciati per motivi familiari, disaggregati per motivo del rilascio del permesso e per status del richiedente il ricongiungimento del cittadino di paese terzo; g) per le statistiche di cui all’articolo 7, disaggregazioni per: i) i motivi delle decisioni o degli atti di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo; ii) il numero di persone di cui al paragrafo 1, lettera a), di tale articolo soggette a un divieto d’ingresso; iii) il numero di persone in procedure di rimpatrio soggette a decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne disponga il trattenimento, disaggregate ulteriormente per durata del trattenimento, o soggette a un’alternativa al trattenimento, disaggregate per tipo di alternativa e mese di emissione di tale decisione; iv) il numero di persone rimpatriate, ulteriormente disaggregate per paese di destinazione e per tipo di decisione o atto come segue: — in forza di un accordo formale di riammissione dell’Unione; — in forza di un accordo informale di riammissione dell’Unione; — in forza di un accordo di riammissione nazionale. 4.   La Commissione (Eurostat) valuta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, i risultati degli studi pilota e li rende pubblici. La valutazione comprende una stima del valore aggiunto delle nuove rilevazioni di dati nell’ambito degli studi pilota a livello di Unione e un’analisi dell’efficacia in termini di costi, compresa una valutazione dell’onere per i rispondenti e dei costi di produzione a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009. 5.   Tenendo conto della valutazione positiva dei risultati degli studi pilota, la Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2. 6.   Al fine di agevolare la realizzazione degli studi pilota di cui al presente articolo, la Commissione (Eurostat) fornisce finanziamenti adeguati conformemente all’articolo 9 ter agli Stati membri che effettuano tali studi pilota. 7.   Entro il 13 luglio 2022, e successivamente ogni due anni, la Commissione (Eurostat) presenta una relazione sui progressi complessivi compiuti riguardo alle questioni di cui al paragrafo 3. La relazione è resa pubblica. Articolo 9 ter Finanziamento 1.   Ai fini dell’attuazione del presente regolamento i contributi finanziari sono forniti a titolo del bilancio generale dell’Unione agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali interessate di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, per: a) lo sviluppo di nuove metodologie per le statistiche ai sensi del presente regolamento, compresa la partecipazione degli Stati membri agli studi pilota di cui all’articolo 9 bis; b) lo sviluppo o l’attuazione di nuove rilevazioni e disaggregazioni di dati nell’ambito di applicazione del presente regolamento, compreso l’aggiornamento delle fonti di dati e dei sistemi informatici, per un periodo massimo di cinque anni. 2.   I contributi finanziari dell’Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono forniti in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7). (*7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 10)   l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli da 4 a 7. Quando adotta tali atti di esecuzione, la Commissione giustifica la necessità delle disaggregazioni interessate ai fini dello sviluppo e del monitoraggio delle politiche dell’Unione in materia di migrazione e asilo e assicura che detti atti di esecuzione non comportino considerevoli costi o oneri aggiuntivi per gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2, al più tardi 18 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un anno civile, e al più tardi 6 mesi prima della fine del periodo di riferimento quando i dati si riferiscono a un periodo inferiore a un anno.»; 11)   l’articolo 11 è sostituito dal seguente: «Articolo 11 Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. 12)   è inserito l’articolo seguente: «Articolo 11 bis Deroghe 1.   Ove l’applicazione del presente regolamento, o degli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale di uno Stato membro, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per il periodo di tempo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i tre anni. In tal caso, la Commissione garantisce la comparabilità dei dati degli Stati membri e il calcolo tempestivo degli aggregati europei rappresentativi e affidabili richiesti e tiene conto dell’onere a carico degli Stati membri e dei rispondenti. 2.   Nel caso in cui una deroga di cui al paragrafo 1 sia ancora giustificata da prove sufficienti alla fine del periodo per il quale è stata concessa, la Commissione può concedere, mediante atti di esecuzione, una deroga per un ulteriore periodo richiesto dallo Stato membro interessato, purché tale periodo non superi i due anni. 3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata, a seconda dei casi, entro il 13 ottobre 2020 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione in questione o sei mesi prima della scadenza del periodo per il quale è stata concessa la deroga corrente. 4.   Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2.».
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