Art. 1

In vigore dal 17 giu 2020
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato: 1) all’articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera: «c) le prescrizioni specifiche applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo, di cui al capo VI del suddetto allegato.»; 2) all’articolo 26 è aggiunta la seguente lettera: «e) i materiali che sono originari di uno Stato membro e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo si conformino alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capo VI.»; 3) all’articolo 31 è aggiunto il seguente comma: «In deroga al primo comma, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo devono conformarsi alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capo VI.»; 4) l’allegato XIV è modificato conformemente al testo dell’allegato del presente regolamento.
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