Art. 1
In vigore dal 17 giu 2020
Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:
1)
all’articolo 25, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera:
«c)
le prescrizioni specifiche applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo, di cui al capo VI del suddetto allegato.»;
2)
all’articolo 26 è aggiunta la seguente lettera:
«e)
i materiali che sono originari di uno Stato membro e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo si conformino alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capo VI.»;
3)
all’articolo 31 è aggiunto il seguente comma:
«In deroga al primo comma, i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati che sono originari dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammessi in un paese terzo devono conformarsi alle prescrizioni specifiche di cui all’allegato XIV, capo VI.»;
4)
l’allegato XIV è modificato conformemente al testo dell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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