Art. 1

In vigore dal 17 giu 2020
L’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40 è così modificato: (1) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri esaminano l’attuazione del programma destinato alle scuole al fine di valutarne l’efficacia rispetto agli obiettivi di aumentare il consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini e di educarli ad abitudini alimentari sane. I risultati di tale valutazione sono presentati alla Commissione in una relazione di valutazione. Qualora uno Stato membro attui il programma destinato alle scuole a livello regionale, può scegliere di presentare un numero corrispondente di relazioni di valutazione.»; (2) al paragrafo 5, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Se uno Stato membro non presenta la propria relazione o le proprie relazioni di valutazione contenenti i risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo alla Commissione entro i termini di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, l’importo dell’assegnazione definitiva successiva è ridotto come segue:».
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