Art. 1
In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 è così modificato:
1)
all’, il punto 17 è sostituito dal seguente:
«17)
“data pertinente”: il 16 giugno 2019 per gli Stati membri che non hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva; il 16 giugno 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato il termine di recepimento di detta direttiva e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797; il 31 ottobre 2020 per gli Stati membri che hanno notificato all’Agenzia e alla Commissione, in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, di aver prorogato ulteriormente il termine di recepimento di detta direttiva.»;
2)
l’articolo 55 è così modificato:
a)
è inserito il seguente paragrafo 4 bis:
«4 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e in cui la direttiva (UE) 2016/797 si applica a decorrere dal 16 giugno 2020, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza, su richiesta del richiedente, continua ad effettuare la valutazione delle domande di autorizzazione del tipo di veicolo e/o di autorizzazione all’immissione sul mercato del veicolo in conformità alla direttiva 2008/57/CE oltre il 16 giugno 2020, a condizione che rilasci l’autorizzazione del tipo di veicolo e/o l’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020.
Un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, quando si rende conto che non sarà in grado di rilasciare un’autorizzazione del tipo di veicolo e/o un’autorizzazione del veicolo prima del 30 ottobre 2020, ne informa immediatamente il richiedente e l’Agenzia e si applicano i paragrafi da 2 a 4.»;
b)
è inserito il seguente paragrafo 5 bis:
«5 bis. Le autorizzazioni del veicolo e/o del tipo di veicolo rilasciate dall’Agenzia tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020 escludono la rete o le reti in qualsiasi Stato membro che abbia effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza degli Stati membri che hanno presentato tale notifica:
a)
considerano l’autorizzazione del tipo di veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente all’autorizzazione di tipi di veicoli rilasciata in conformità all’articolo 26 della direttiva 2008/57/CE e applicano l’articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE in riferimento a tale tipo di veicolo;
b)
accettano l’autorizzazione del veicolo rilasciata dall’Agenzia come equivalente alla prima autorizzazione rilasciata in conformità all’articolo 22 o 24 della direttiva 2008/57/CE e rilasciano un’autorizzazione supplementare in conformità all’articolo 23 o 25 della direttiva 2008/57/CE.»;
c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettera a), e ai paragrafi 5 e 5 bis, l’autorità nazionale preposta alla sicurezza coopera e si coordina con l’Agenzia al fine di effettuare la valutazione degli elementi stabiliti all’articolo 21, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2016/797.»;
d)
è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:
«7 bis. I carri merci conformi all’allegato, punto 7.1.2., del regolamento (UE) n. 321/2013 (STI WAG) e dotati di autorizzazione all’immissione sul mercato sono trattati, tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, come veicoli dotati di un’autorizzazione di messa in servizio ai fini della direttiva 2008/57/CE da parte degli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.»;
e)
è aggiunto il seguente paragrafo 8:
«8. Tra il 16 giugno 2020 e il 30 ottobre 2020, negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797, i richiedenti che presentano una domanda di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo ai fini della direttiva 2008/57/CE possono presentare all’autorità nazionale preposta alla sicurezza un fascicolo relativo al veicolo o al tipo di veicolo compilato conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 30, paragrafo 1, e conforme all’allegato I.
Le domande di autorizzazione di messa in servizio di un veicolo o di autorizzazione di un tipo di veicolo conformemente al presente regolamento sono accettate dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza ai fini della direttiva 2008/57/CE.»;
3)
all’articolo 56, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2019 negli Stati membri che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia o alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797.
Esso si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.
L’articolo 55, paragrafi 5 bis e 7 bis, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 in tutti gli Stati membri.
L’articolo 55, paragrafo 8, si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione in conformità all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.
Il presente regolamento si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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