Art. 1

In vigore dal 12 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/250 è così modificato: 1) all’articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 15 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. L’allegato del regolamento (UE) n. 201/2011 continua ad applicarsi alla dichiarazione di conformità al tipo di cui all’articolo 26, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE fino al 30 ottobre 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797.»; 2) all’articolo 12, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento si applica a decorrere dal 16 giugno 2020 negli Stati membri che hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 e che non hanno effettuato la notifica all’Agenzia e alla Commissione conformemente all’articolo 57, paragrafo 2 bis, della direttiva (UE) 2016/797. Esso si applica in tutti gli Stati membri a decorrere dal 31 ottobre 2020.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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