Art. 3

In vigore dal 12 giu 2020
1)   Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni stabilita in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/44. 2)   Non sono riscossi retroattivamente dazi compensativi definitivi sulle importazioni registrate. 3)   I dati raccolti a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) 2020/44 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto, non saranno più conservati.
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