Art. 3

In vigore dal 11 giu 2020
1.   Fino al 2 gennaio 2021, l’additivo alimentare annatto, bissina, norbissina (E 160b) può continuare ad essere immesso sul mercato in quanto tale in conformità alle norme applicabili prima del 2 luglio 2020. 2.   Fino al 2 gennaio 2021, gli alimenti contenenti l’additivo alimentare annatto, bissina, norbissina (E 160b), prodotti ed etichettati in conformità alle norme applicabili prima del 2 luglio 2020, possono continuare ad essere immessi sul mercato. Dopo tale data, possono rimanere sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
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