Art. 1

In vigore dal 9 giu 2020
Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) le condizioni e le procedure per la dichiarazione e per la sorveglianza delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), indicate nell’allegato II e nell’allegato III. (*1)  Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;" b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I gestori degli aeroporti e le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato III e all’allegato IV.»; c) il paragrafo 4 è soppresso; 2) l’articolo 3 è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Sorveglianza»; b) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente(i), dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti e ai fini della ricezione delle dichiarazioni e della sorveglianza dei fornitori di servizi di gestione del piazzale, nonché del personale che vi opera.»; 3) all’articolo 11, il paragrafo 5 è soppresso; 4) l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 5) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 6) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
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