Art. 1
In vigore dal 9 giu 2020
Il regolamento (UE) n. 139/2014 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
le condizioni e le procedure per la dichiarazione e per la sorveglianza delle organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale di cui all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), indicate nell’allegato II e nell’allegato III.
(*1) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1).»;"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3.
I gestori degli aeroporti e le organizzazioni responsabili della fornitura di servizi di gestione del piazzale devono rispettare i requisiti di cui all’allegato III e all’allegato IV.»;
c)
il paragrafo 4 è soppresso;
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Sorveglianza»;
b)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.
Gli Stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente(i), dotata dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti e dei gestori degli aeroporti e ai fini della ricezione delle dichiarazioni e della sorveglianza dei fornitori di servizi di gestione del piazzale, nonché del personale che vi opera.»;
3)
all’articolo 11, il paragrafo 5 è soppresso;
4)
l’allegato II è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;
5)
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;
6)
l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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