Art. 1
In vigore dal 4 giu 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:
1)
all’articolo 20 la data «1o luglio 2022» è sostituita dalla data «1o gennaio 2023»;
2)
l’articolo 21 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la data «1o luglio 2021» è sostituita dalla data «1o gennaio 2022»;
b)
al paragrafo 2, la data «1o luglio 2021» è sostituita dalla data «1o gennaio 2022»;
c)
al paragrafo 3, la data «1o luglio 2022» è sostituita dalla data «1o gennaio 2023»;
3)
all’articolo 22, «due anni» è sostituito da «30 mesi»;
4)
l’articolo 23 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’articolo 15, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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