Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980

In vigore dal 4 giu 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980 Il regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Documento di registrazione per i titoli di capitale 1.   Per i titoli di capitale, il documento di registrazione contiene le informazioni di cui all’allegato 1 del presente regolamento, a meno che sia redatto in conformità dell’articolo 9, 14 o 15 del regolamento (UE) 2017/1129. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione può essere redatto ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori al dettaglio o dell’articolo 8 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori all’ingrosso: a) i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento; b) i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli sono scambiabili o convertibili in azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; c) i titoli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.»; 2) l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Documento di registrazione per le emissioni secondarie di titoli di capitale 1.   Il documento di registrazione specifico per i titoli di capitale redatto in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 3 del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione può essere redatto ai sensi dell’articolo 9: a) i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento; b) i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli sono scambiabili o convertibili in azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; c) i titoli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.»; 3) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Nota informativa per titoli di capitale o quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso 1.   Per i titoli di capitale o le quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso, la nota informativa sui titoli contiene le informazioni di cui all’allegato 11 del presente regolamento, a meno che sia redatta in conformità dell’articolo 14 o 15 del regolamento (UE) 2017/1129. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa è redatta ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori al dettaglio o dell’articolo 16 del presente regolamento per i titoli destinati agli investitori all’ingrosso.»; 4) l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Nota informativa per le emissioni secondarie di titoli di capitale o quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso 1.   La nota informativa specifica per i titoli di capitale o le quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso redatta in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 12 del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa specifica è redatta ai sensi dell’articolo 17 del presente regolamento.»; 5) all’articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui al suddetto articolo sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (*1). (*1)  Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1).»;" 6) all’articolo 25, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell’articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui al suddetto articolo sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione.»; 7) l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Documento di registrazione del prospetto UE della crescita per i titoli di capitale 1.   Il documento di registrazione specifico per i titoli di capitale redatto in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 24 del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione specifico può essere redatto ai sensi dell’articolo 29 del presente regolamento: a) i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 20, paragrafo 1, del presente regolamento; b) i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli sono scambiabili o convertibili in azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato; c) i titoli di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del presente regolamento, se tali titoli conferiscono il diritto di sottoscrivere o di acquisire azioni che sono o saranno emesse da un soggetto appartenente al gruppo dell’emittente e che non sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.»; 8) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Articolo 30 Nota informativa del prospetto UE della crescita per i titoli di capitale 1.   La nota informativa specifica per i titoli di capitale redatta in conformità dell’articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1129 contiene le informazioni di cui all’allegato 26 del presente regolamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa specifica è redatta ai sensi dell’articolo 31 del presente regolamento.»; 9) all’articolo 32, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) le informazioni di cui all’allegato 24, sezione 1, e all’allegato 26, sezione 1, o le informazioni di cui all’allegato 25, sezione 1, e all’allegato 27, sezione 1, del presente regolamento, in funzione del tipo di titoli;» 10) all’articolo 32, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) per i titoli di capitale, le informazioni di cui al punto 2.1 dell’allegato 26 e, se i titoli di capitale sono emessi da un emittente con una capitalizzazione di mercato superiore a 200 000 000 EUR, le informazioni di cui al punto 2.2 dell’allegato 26 del presente regolamento;» 11) all’articolo 32, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere p) e q): «p) se sono richieste informazioni relative all’azione sottostante a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 19, paragrafo 3, o dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento, le informazioni di cui all’allegato 26, sezione 6, del presente regolamento o le informazioni di cui all’allegato 27, sezione 6, del presente regolamento, in funzione del tipo di titoli; q) se l’emittente o il soggetto responsabile della redazione del prospetto acconsente al suo utilizzo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui all’allegato 26, sezione 7, o all’allegato 27, sezione 7, del presente regolamento, in funzione del tipo di titoli.»; 12) è inserito il seguente articolo 46 bis: «Articolo 46 bis Prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 I prospetti approvati tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 continuano a essere validi fino al termine del loro periodo di validità.»; 13) l’allegato 1 è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 14) l’allegato 3 è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; 15) l’allegato 4 è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; 16) l’allegato 6 è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento; 17) l’allegato 7 è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento; 18) l’allegato 8 è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; 19) l’allegato 9 è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento; 20) l’allegato 16 è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento; 21) l’allegato 24 è modificato conformemente all’allegato IX del presente regolamento; 22) l’allegato 25 è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento; 23) l’allegato 26 è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento; 24) l’allegato 27 è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento.
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