Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/979
In vigore dal 4 giu 2020
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/979
Il regolamento delegato (UE) 2019/979 è così modificato:
(1)
l’articolo 18, paragrafo 1, è così modificato:
a)
alla lettera a), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
l’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
ii)
l’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, per i titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;»
b)
alla lettera d), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
l’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
ii)
l’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;»
c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
un terzo lancia una nuova offerta pubblica di acquisto, quale definita all’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), o il risultato di un’offerta pubblica di acquisto viene reso noto in merito a uno dei seguenti elementi:
i)
le azioni dell’emittente, quando il prospetto si riferisce ad azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
ii)
le azioni dell’emittente delle azioni sottostanti o di altri valori mobiliari sottostanti equivalenti ad azioni, quando il prospetto si riferisce ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;
iii)
le azioni dell’emittente delle azioni sottostanti i certificati rappresentativi quando un prospetto è redatto conformemente agli articoli 6 e 14 del regolamento delegato (UE) 2019/980;
(*1) Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).»;"
d)
alla lettera f), i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:
«i)
alle azioni o agli altri valori mobiliari equivalenti ad azioni;
ii)
ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980;»
e)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
per il prospetto riferito alle azioni o ad altri valori mobiliari equivalenti ad azioni o ai titoli di cui all’articolo 19, paragrafo 2, o all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980, un nuovo impegno finanziario significativo può verosimilmente dar luogo ad una variazione significativa dei valori lordi ai sensi dell’, lettera e), dello stesso regolamento delegato;»
(2)
è inserito il seguente articolo 22 bis:
«Articolo 22 bis
Note di sintesi dei prospetti approvate tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 per i soggetti non finanziari che emettono titoli di capitale
Le note di sintesi dei prospetti contenenti le informazioni di cui alla tabella 3 dell’allegato I che sono state approvate tra il 21 luglio 2019 e il 16 settembre 2020 continuano a essere valide fino al termine del periodo di validità di tali prospetti.»;
(3)
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato 1 del presente regolamento;
(4)
l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato 2 del presente regolamento.
Storico versioni
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