Art. 1
Informazioni nella fase provvisoria
In vigore dal 4 giu 2020
L’articolo 19 bis del regolamento (UE) 2016/1036 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19 bis
Informazioni nella fase provvisoria
1. I produttori, gli importatori e gli esportatori dell’Unione e le loro associazioni rappresentative nonché i rappresentanti del paese esportatore possono chiedere informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori. Le richieste di informazioni sono presentate per iscritto entro il termine stabilito nell’avviso di apertura. Tali informazioni sono fornite alle parti quattro settimane prima dell’imposizione di dazi provvisori. Le informazioni comprendono una sintesi dei dazi proposti a titolo puramente informativo e il calcolo dettagliato del margine di dumping e del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione, tenendo debitamente conto della necessità di rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 19. Le parti dispongono di un termine di tre giorni lavorativi dalla comunicazione di tali informazioni per formulare osservazioni sull’esattezza dei calcoli.
2. Nei casi in cui non si intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate sono informate della mancata imposizione di dazi quattro settimane prima della scadenza del termine di cui all’articolo 7, paragrafo 1, relativo all’imposizione dei dazi provvisori.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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