Art. 1
In vigore dal 28 mag 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 è così modificato:
1)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
1. I controlli ufficiali e le altre attività ufficiali relativi ai certificati ufficiali e agli attestati ufficiali possono essere eseguiti in via eccezionale:
a)
su una copia dell’originale di tali certificati o attestati tramessa elettronicamente, a condizione che la persona responsabile della presentazione del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale fornisca all’autorità competente una dichiarazione attestante che l’originale del certificato ufficiale o dell’attestato ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente fattibile, oppure
b)
sui dati elettronici di tali certificati o attestati, se tali dati sono stati elaborati e presentati in Traces dall’autorità competente.
2. Nell’effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità competente tiene conto del rischio di non conformità degli animali e delle merci in questione e dei precedenti degli operatori per quanto riguarda il risultato dei controlli ufficiali effettuati su di essi e il loro rispetto delle norme di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.»;
2)
all’articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Esso si applica fino al 1o agosto 2020
».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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