Art. 1

Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società europee (SE)

In vigore dal 25 mag 2020
Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società europee (SE) Qualora, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/2001, l'assemblea generale di una SE debba aver luogo nel 2020, la SE può, in deroga a tale disposizione, tenere tale assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio purché questa abbia luogo entro il 31 dicembre 2020.
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Misura temporanea relativa alle assemblee generali delle società europee (SE) (Art. 1 Regolamento (UE) 2020/699) — Testo vigente | Portale Normativo