Art. 1

In vigore dal 25 mag 2020
All’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Fatto salvo l’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, può decidere di non riscuotere, di sospendere, o di ridurre, i diritti d’uso di un’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, o di rinviarne il pagamento. Gli Stati membri possono decidere che tali decisioni rispettino i requisiti all’uopo fissati nel diritto nazionale. La rinuncia al pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, la relativa sospensione o riduzione o il relativo rinvio sono concessi in maniera trasparente, obiettiva e non discriminatoria. L’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, garantisce che gli utenti del porto e i rappresentanti o le associazioni degli utenti del porto siano debitamente informati. Non si applica il termine di due mesi di cui all’articolo 13, paragrafo 5.».
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Art. 1 Regolamento (UE) 2020/697 — Testo vigente | Portale Normativo