Art. 1
Misure di emergenza connesse alla pandemia di Covid‐19
In vigore dal 25 mag 2020
Il regolamento (CE) n. 1008/2008 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente regolamento disciplina il rilascio delle licenze ai vettori aerei comunitari, il diritto dei vettori aerei comunitari di prestare servizi aerei intracomunitari e la determinazione del prezzo dei servizi aerei intracomunitari. Stabilisce inoltre norme temporanee sulla fornitura di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione.»;
2)
all’articolo 9 sono inseriti i paragrafi seguenti:
«1 bis. Sulla base delle verifiche di cui al paragrafo 1, effettuate tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, l’autorità competente per il rilascio delle licenze può decidere, prima della fine di tale periodo, di non sospendere o revocare la licenza d’esercizio del vettore aereo dell’Unione, purché non sussistano pericoli per la sicurezza e sussista la prospettiva realistica di una ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro dodici mesi. Essa riesamina i risultati di tale vettore aereo dell’Unione al termine del periodo di dodici mesi e decide se sospendere o revocare la licenza d’esercizio e concedere una licenza provvisoria in conformità al paragrafo 1.
1 ter. La Commissione, qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che è il gestore di rete per le funzioni di rete del traffico aereo del cielo unico europeo, che la riduzione del livello del traffico aereo rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019 persiste ed è probabile che persista, e constati inoltre, secondo i migliori dati scientifici disponibili, quali i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di Covid‐19, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo.
1 quater. La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 1 ter. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Ove siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1 ter, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 1 ter.
1 quinquies. Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.».
3)
è inserito l’ articolo seguente:
«Articolo 21 bis
Misure di emergenza connesse alla pandemia di Covid‐19
1. In deroga all’articolo 21, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 gli Stati membri possono, senza l’intesa con la Commissione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico se tale provvedimento è necessario per far fronte alla pandemia di Covid‐19. Tale azione rispetta i principi di proporzionalità e trasparenza ed è basata su criteri obiettivi e non discriminatori.
2. Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri in merito al provvedimento di cui al paragrafo 1 e alla sua durata, fornendo adeguate motivazioni che giustifichino la necessità del provvedimento. Qualora modifichi, sospenda o ritiri il provvedimento dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, lo Stato membro ne informa opportunamente la Commissione e gli altri Stati membri.
3. A richiesta di uno o più degli altri Stati membri coinvolti, o di propria iniziativa, la Commissione può sospendere il provvedimento di cui al paragrafo 2 qualora quest’ultimo non sia conforme al paragrafo 1 o sia contrario in qualsiasi modo al diritto dell’Unione.
4. La Commissione, qualora constati, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche, delle prove e dei dati, quali i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, attestanti la persistenza della pandemia di Covid‐19, che i rifiuti, le limitazioni o le condizioni all’esercizio dei diritti di traffico imposte dagli Stati membri saranno probabilmente necessarie al di là del periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando di conseguenza tale periodo.
5. La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 4. Sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Se necessario, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 4.
6. Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.».
4)
è inserito il capo seguente:
«CAPO IV BIS
NORME TEMPORANEE SULLA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA A TERRA
Articolo 24 bis
1. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/67/CE del Consiglio (*1), i contratti o le autorizzazioni rilasciate ai prestatori di servizi di assistenza a terra selezionati in base alla procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, di tale direttiva, che scadono nel periodo compreso tra il 28 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.
2. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 96/67/CE, per il periodo compreso tra il 1o marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora un prestatore di servizi di assistenza a terra cessi la propria attività prima dello scadere del periodo per cui è stato selezionato, l’ente di gestione dell’aeroporto o l’autorità competente dello Stato membro può scegliere direttamente un prestatore di servizi di assistenza a terra per la fornitura dei suddetti servizi per un periodo massimo di sei mesi o per un periodo fino al 31 dicembre 2020, qualora quest’ultima data sia successiva.
3. La Commissione, qualora constati, sulla base dei dati pubblicati da Eurocontrol, che la riduzione del livello del traffico aereo, rispetto al livello del corrispondente periodo del 2019, persiste ed è probabile che persista, che tale situazione è dovuta agli effetti della pandemia di Covid‐19 e che ciò comporta l’interruzione della fornitura di servizi di assistenza a terra o difficoltà di accesso ai finanziamenti per i prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione, adotta atti delegati conformemente all’articolo 25 bis per modificare il presente regolamento prorogando di conseguenza i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. La Commissione monitora costantemente la situazione secondo i criteri di cui al paragrafo 3. Sulla base delle informazioni in suo possesso, la Commissione presenta una relazione sintetica in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020. Ove necessario, la Commissione adotta quanto prima l’atto delegato di cui al paragrafo 3.
5. Qualora, in caso di effetti prolungati della pandemia di Covid‐19 sul settore del trasporto aereo nell’Unione, motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 25 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
(*1) Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36).»."
5)
sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 25 bis
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dal 28 maggio 2020.
3. La delega di potere di cui agli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 25 ter
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 25 bis. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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