Art. 2
In vigore dal 8 mag 2020
1. I documenti ufficiali che devono corredare le domande di titoli di importazione o di diritti di importazione possono essere presentati in via eccezionale sotto forma di copia elettronica dell’originale dei documenti stessi.
A tal fine l’operatore presenta all’autorità competente una dichiarazione secondo la quale l’originale del documento ufficiale sarà presentato non appena tecnicamente possibile e al più tardi entro tre mesi:
a)
dalla scadenza del termine del pertinente periodo di presentazione delle domande relative ai titoli di importazione o ai diritti di importazione per i contingenti tariffari cui si applica il regolamento (CE) n. 1301/2006;
b)
dalla data di presentazione delle domande relative ai titoli di importazione di riso Basmati semigreggio che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 972/2006.
2. L’autorità emittente, una volta ricevuto l’originale del documento ufficiale, ne verifica la concordanza con le informazioni contenute nella copia elettronica del documento ufficiale stesso. Nel caso in cui la copia contenga informazioni inesatte si applica l’ del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni
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