Art. 6

Controlli iniziali

In vigore dal 8 mag 2020
Controlli iniziali I controlli iniziali effettuati dalla Commissione a norma dell’articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 possono comprendere: a) una valutazione volta a determinare se lo Stato membro comunichi tutte le categorie necessarie secondo le modalità, le procedure e le linee guida relative al quadro di riferimento per la trasparenza dell’azione e del sostegno di cui all’articolo 13 dell’accordo di Parigi stabilite nell’allegato della decisione 18/CMA.1 e tutti i gas a effetto serra di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2018/1999; b) una valutazione della coerenza delle serie storiche dei dati delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo; c) una valutazione volta a determinare se i fattori di emissione impliciti nei diversi Stati membri sono comparabili tenendo conto dei fattori di emissione predefiniti dell’IPCC per circostanze nazionali differenti; d) una valutazione dell’uso della dicitura «Non stimato» se esistono metodologie IPCC di livello 1 e se l’uso della dicitura non è giustificato in conformità del punto 32 dell’allegato della decisione 18/CMA.1; e) un’analisi dei ricalcoli effettuati per la comunicazione degli inventari dei gas a effetto serra che stabilisca anche se i ricalcoli sono basati su modifiche metodologiche; f) un raffronto tra le emissioni verificate di gas a effetto serra comunicate nel quadro del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione europea e le emissioni di gas a effetto serra comunicate a norma dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1999; g) un raffronto tra i risultati ottenuti con l’approccio di riferimento di Eurostat e quelli ottenuti con l’approccio di riferimento degli Stati membri; h) un raffronto tra i risultati ottenuti con l’approccio settoriale di Eurostat e quelli ottenuti con l’approccio settoriale degli Stati membri; i) una valutazione volta a stabilire se lo Stato membro abbia attuato quanto emerso dai precedenti controlli iniziali e revisioni dell’Unione, nonché le raccomandazioni formulate in esito alle revisioni della convenzione UNFCC; j) una valutazione dell’accuratezza delle stime degli Stati membri delle emissioni per fonte e degli assorbimenti per pozzo in relazione alle categorie fondamentali dell’Unione; k) una valutazione della trasparenza e della completezza delle descrizioni metodologiche comunicate dagli Stati membri per le categorie fondamentali dell’Unione; l) una valutazione del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra per fonte e degli assorbimenti per pozzo derivanti dal settore dell’uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (LULUCF) a norma dell’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999, compresa l’assegnazione delle categorie fondamentali, il metodo per livello applicato, e un raffronto tra i dati relativi alle attività d’uso del suolo e cambiamento di uso del suolo comunicati e le informazioni ottenute dai programmi e dalle indagini dell’Unione e degli Stati membri.
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Controlli iniziali (Art. 6 Regolamento (UE) 2020/1044) — Testo vigente | Portale Normativo