Art. 2
Potenziali di riscaldamento globale
In vigore dal 8 mag 2020
Potenziali di riscaldamento globale
Gli Stati membri e la Commissione utilizzano i potenziali di riscaldamento globale elencati nell’allegato I al fine di determinare e comunicare i dati degli inventari dei gas a effetto serra conformemente all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:1044:oj#art-2