Art. 2

Potenziali di riscaldamento globale

In vigore dal 8 mag 2020
Potenziali di riscaldamento globale Gli Stati membri e la Commissione utilizzano i potenziali di riscaldamento globale elencati nell’allegato I al fine di determinare e comunicare i dati degli inventari dei gas a effetto serra conformemente all’articolo 26, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1999.
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